Statuto

Introduzione

Lo statuto è il primo e fondamentale documento della Fondazione.

Aggiornato a gennaio 2023, esso definisce gli scopi e le finalità della Fondazione, stabilisce i principi di governo, i poteri e le modalità di nomina e funzionamento degli organi sociali.

Art. 1 – Costituzione

1.1 E’ costituita su iniziativa dell’associazione A.N.A.S.F. una Fondazione denominata “EFPA ITALIA” con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 8, quale affiliata italiana, unica ed esclusiva di EFPA “European Financial Planning Association”, Associazione Internazionale senza fine di lucro (AISBL), con sede a Bruxelles.


Art. 2 – Componenti della Fondazione

2.1. I componenti della Fondazione si dividono in:

  •  Fondatori Conferenti;
  • Aderenti, vale a dire Esponenti Scientifici e Qualificati.

2.2. Il primo Fondatore Conferente è l’associazione A.N.A.S.F.

2.3. Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza qualificata, vale a dire di almeno i due terzi dei suoi componenti, possono divenire Aderenti, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione stesso a termini del successivo art. 8:

  • le persone giuridiche, pubbliche e private i cui esponenti abbiano i necessari requisiti professionali ed esperienze per collaborare allo sviluppo scientifico dei programmi e delle attività della Fondazione;
  • le persone giuridiche, pubbliche e private che siano radicate in un paese “estero” (“local Chapter”) per il quale EFPA Italia abbia assunto la responsabilità di “Parent Member” ai sensi dello Statuto di EFPA Europe (art. 8.10).

Art. 3 – Scopi

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro.

3.2. La Fondazione ha lo scopo di promuovere e sostenere, a livello nazionale e internazionale, il riconoscimento e la regolamentazione delle figure professionali operanti nel settore dell’intermediazione finanziaria denominate: European Financial Planner, European Financial Advisor, European Investment Practitioner, di seguito indicati come EFP, EFA e EIP e di ogni eventuale ulteriore figura professionale del settore dell’intermediazione finanziaria che “EFPA European Financial Planning Association-tm” vorrà istituire in futuro, il tutto attraverso la predisposizione e la diffusione di standard professionali di qualità, nonché la definizione dei principi deontologici cui l’attività deve uniformarsi, in aderenza ai canoni definiti a livello europeo da “EFPA European Financial Planning Association-tm”.

La Fondazione provvede al perseguimento dei suoi scopi anche attraverso la certificazione di programmi formativi orientati alla preparazione e alla crescita professionale dei consulenti finanziari in aderenza a metodologie didattiche e programmi direttamente sviluppati da “EFPA European Financial Planning Association-tm”. La Fondazione organizza le prove di esame in conformità agli standard sviluppati da “EFPA European Financial Planning Association-tm”.


Art. 4 – Attività accessorie e strumentali

4.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

– promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione delle figure professionali certificate;

– certificare la conformità agli standard europei fissati da “EFPA European Financial Planning Association-tm” di corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione delle figure professionali certificate, tenuti da soggetti terzi;

– attribuire e certificare le qualifiche ai soggetti che abbiano superato gli esami svolti secondo gli standard sviluppati da “EFPA European Financial Planning Association-tm”;

– compiere studi e ricerche;

– curare l’attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e ricerche proprie sia mediante l’edizione di opere di terzi;

– realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo e, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento della propria attività;

– richiedere sovvenzioni, contributi e mutui finalizzati e/o strumentali al raggiungimento degli scopi statutari;

– stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;

– promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi per la realizzazione di incontri e convegni sulle materie attinenti all’oggetto della propria attività;

– stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;

– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodatario o comunque posseduti;

– costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché di partecipare a società, di cui verrà allegato il relativo bilancio a quello della Fondazione.

– svolgere in genere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.  

4.2. Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4.1, con particolare riferimento a quelle di comunicazione, organizzazione e promozione, la Fondazione potrà avvalersi di società controllate, partecipate o convenzionate.


Art. 5 – Patrimonio

5.1. Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il buon funzionamento il patrimonio viene assicurato dal Fondatore Conferente, come indicato nell’atto costitutivo e attraverso ulteriori eventuali incrementi conferiti dai soggetti Aderenti che dovessero essere ammessi alla Fondazione.


Art. 6 – Fondo di gestione

6.1. Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

– dei redditi derivati dal patrimonio di cui all’art.5;

– di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;

– dei contributi dei Fondatori Conferenti e degli Aderenti;

– degli eventuali proventi delle attività istituzionali, accessorie o strumentali.

6.2. Non possono essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.


Art. 7 – Organi

7.1. Organi della Fondazione sono:

– il Presidente della Fondazione;

– il Consiglio di Amministrazione;

– il Segretario Generale;

– il Comitato Scientifico.


Art. 8 – Consiglio di Amministrazione

8.1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri come indicato nei successivi commi.

8.3. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

8.4. I Fondatori Conferenti hanno la facoltà di designare da tre a nove membri. Tale numero potrà essere modificato per garantire loro la maggioranza qualifica del Consiglio d’Amministrazione per il caso di ammissione di nuovi Aderenti. Gli Aderenti designeranno un Consigliere ciascuno. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione non potrà comunque superare il limite massimo indicato all’articolo 8.2.

8.5. I Consiglieri nominati ai sensi del precedente comma esauriranno il loro mandato unitamente agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione indipendentemente dal periodo di loro permanenza in carica e potranno essere riconfermati per ulteriori mandati.

8.6. Si intenderà decaduto l’amministratore che non partecipi a quattro sedute del Consiglio consecutive o otto non consecutive nell’ambito del mandato

8.7. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la facoltà di ridurre il numero di componenti del Consiglio con la maggioranza qualificata, i Consiglieri venuti a mancare sono sostituiti esclusivamente dai Fondatori o Aderenti di cui sono espressione in Consiglio di Amministrazione.

8.8. I Consiglieri nominati ai sensi del precedente comma esauriranno il loro mandato unitamente agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione indipendentemente dal periodo di loro permanenza in carica e potranno essere riconfermati per ulteriori mandati.

8.9. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

8.10. Il Consiglio di Amministrazione in particolare provvede:

a) alla nomina del Presidente;

b) alla nomina del Vicepresidente;

c) alla nomina del Segretario Generale;

d) alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico;

e) alla delibera, su proposta del Presidente o di due terzi dei Consiglieri, di eventuali modifiche dello statuto con la presenza, anche da remoto ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;

f) alla definizione dei requisiti e delle modalità di ammissione di nuovi Fondatori e/o Aderenti;

g) alla determinazione della misura dell’eventuale contributo annuale posto a carico dei Fondatori e Aderenti;

h) alla designazione, tra le persone che facciano parte degli organi sociali così come indicati al precedente art. 7, del rappresentante di “EFPA ITALIA” presso il Consiglio di Amministrazione di “EFPA European Financial Planning Association-tm”;

i) alla designazione, sulla base dei requisiti e delle competenze professionali, di soggetti estranei all’organo amministrativo che partecipino per conto di EFPA Italia, a commissioni, gruppi di lavoro istituiti a livello italiano e/o europeo per lo sviluppo degli scopi perseguiti di EFPA;

j) alla determinazione, di volta in volta in funzione dell’impegno e dell’incarico svolto, di un compenso e/o di un rimborso spese ai rappresentanti EFPA Italia di cui al punto h) e i);

k) alla nomina, se del caso, di un Consigliere con delega al coordinamento delle rendicontazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo della Fondazione;

l) all’approvazione entro il 31 gennaio del bilancio economico di previsione dell’anno in corso ed entro il 30 aprile del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente predisposti dal Presidente d’intesa con il Consigliere delegato di cui al punto k) se nominato. Al bilancio preventivo viene allegato il programma di lavoro predisposto dal Presidente. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio di ogni anno;

m) alla nomina della Commissione per il rispetto dei principi deontologici.

8.11. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione, salvo che non sia diversamente stabilito nell’avviso di convocazione. Il Consiglio d’Amministrazione è convocato almeno due volte all’anno e ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno i due terzi dei Consiglieri.

8.12. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, con mezzi che attestino l’avvenuta ricezione, almeno otto giorni solari prima della riunione, con l’indicazione dell’Ordine del Giorno da trattare.

8.13. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno tenere da remoto a condizione che:

– il ricorso a tale modalità sia indicato nell’avviso di convocazione della riunione;

– almeno il giorno prima sia inviata a ciascun destinatario della convocazione una comunicazione, con mezzi che attestino l’avvenuta ricezione, contenente le indicazioni operative per collegarsi da remoto;

– il Presidente (o chi ne fa le veci) ed il Segretario Generale siano presenti nello stesso luogo fisico.

8.14. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono adottate a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri partecipanti, anche da remoto, salvo per i casi in cui lo statuto preveda espressamente diverse maggioranze.

8.15. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, o di chi in sua assenza ne faccia le veci.

8.16. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipano il Segretario Generale ed il Coordinatore del Comitato Scientifico entrambi senza diritto di voto.

8.17. Ai Consiglieri di Amministrazione e al Coordinatore del Comitato Scientifico è riconosciuto un gettone di presenza nella misura e secondo le modalità che saranno determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo modalità e criteri che saranno ugualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione.

8.18. Al Presidente viene riconosciuto un compenso annuo ulteriore nella misura da stabilirsi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.


Art. 9 – Presidente della Fondazione

9.1. Il primo Presidente della Fondazione è indicato dall’atto costitutivo.

9.2. Successivamente viene nominato tra i suoi componenti dal Consiglio di Amministrazione.

9.3. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

9.4. Inoltre, il Presidente:

a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare;

b) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

c) sorveglia, coadiuvato dal Consigliere delegato di cui all’art. 8.11.k, se nominato, il buon andamento amministrativo della Fondazione;

d) cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

e) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

9.5. In caso di mancanza o impedimento del Presidente le funzioni dello stesso saranno assolte dal Vicepresidente.


Art. 10 – Vicepresidente della Fondazione

10.1. Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti

10.2. Il Vicepresidente assolve le seguenti funzioni:

a) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito nell’esercizio delle sue funzioni, o cessi dalla sua carica, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 9 e nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d’Amministrazione e dal Presidente stesso;

b)  svolge le funzioni che il Presidente gli ha delegato.

10.3. In caso di mancanza o impedimento del Vicepresidente ne fa le veci il Consigliere più anziano per età.


Art. 11 – Segretario Generale

11.1. Il Segretario Generale provvede sotto il controllo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione al coordinamento dell’attività della Fondazione, all’attuazione ed esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, alla cura delle relazioni istituzionali in supporto al Presidente, al coordinamento degli impegni di spesa ed alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivoqualora non sia nominato il consigliere delegato di cui all’art. 8.11.k.

11.2. Partecipa alle sedute degli Organi della Fondazione, senza diritto di voto.

11.3 Adempie, su delega del Consiglio d’Amministrazione, a tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed ai pagamenti per spese già deliberate e previste in bilancio nella misura che sarà definita di volta in volta da apposita delibera del Consiglio d’Amministrazione.


Art. 12 – Comitato Scientifico

12.1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di adeguata professionalità avendo riguardo alla loro preparazione, esperienza e competenza, che dovranno ricoprire tutte le aree tematiche in cui si è articola il programma di certificazione EFP, EFA e EIP e future figure professionali.

Nel caso di attivazione di “local Chpater” il numero massimo di membri del Comitato Scientifico potrà essere incrementato per contemplare le peculiarità normative previste nel paese estero (“local Chapter”) per il quale Efpa Italia abbia assunto la responsabilità di “Parent Member” ai sensi dello Statuto di EFPA Europe (art. 8.10).

12.2. Il Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina, stabilisce il numero dei componenti del Comitato Scientifico.

12.3. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della consulenza di membri esterni al Comitato Scientifico, qualora non sia possibile garantire tra i componenti del Comitato Scientifico la preparazione e le competenze di cui all’art. 12.1.

12.4. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati al massimo per un ulteriore mandato, non potendo quindi rimanere in carica per più di otto anni consecutivi.

12.5. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Comitato Scientifico, i membri venuti a mancare sono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione; i membri del Comitato Scientifico così nominati esauriscono il loro mandato unitamente agli altri componenti del Comitato Scientifico indipendentemente dal periodo di loro permanenza in carica, potendo essere riconfermati al massimo per un ulteriore mandato.

12.6. Il Comitato Scientifico nomina tra i suoi componenti il Coordinatore del Comitato Scientifico.

12.7. Il Coordinatore del Comitato Scientifico presiede le adunanze del Comitato Scientifico, riferisce dei lavori svolti al Consiglio di Amministrazione e al Segretario Generale. Partecipa altresì alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

12.8. Il Comitato Scientifico viene convocato almeno tre volte all’anno dal Coordinatore del Comitato Scientifico presso la sede della Fondazione, o in “tele-conferenza”, salvo che non sia diversamente espressamente disposto.

12.9. Nel caso di inerzia da parte del Comitato Scientifico in via sostitutiva alla convocazione provvede il Presidente della Fondazione.

12.10. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei suoi componenti.

12.11. Il Comitato Scientifico propone, studia e valuta i programmi formativi, è responsabile dei contenuti della missione didattica svolta dalla Fondazione, ha funzione propositiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione in tema di materie e modalità di sviluppo dell’attività didattica, attua in termini educativi e professionali le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

12.12 Ai componenti il Comitato Scientifico è riconosciuto un gettone di presenza nella misura e secondo le modalità che saranno determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate.


Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

13.1 La gestione amministrativa della Fondazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, da scegliersi fra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, nominati dal Primo Fondatore Conferente.

13.2 Il Collegio dei Revisori durerà in carica per un triennio.

13.3 I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.


Art. 14 – Commissione per il rispetto dei principi deontologici

14.1. La Commissione per il rispetto dei principi deontologici è composta di tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione ed ha il compito di vigilare sull’osservanza del Codice Etico da parte dei soggetti cui venga riconosciuta e certificata una delle qualifiche della Fondazione, nonché da parte dei candidati ammessi agli esami organizzati dalla Fondazione.

14.2 Il Presidente della Commissione viene nominato dalla Commissione stessa,presiede leriunionidella Commissione, riferisce dei lavori svolti al Consiglio di Amministrazione e al Segretario Generale.

14.3 Ai componenti la Commissione è riconosciuto un gettone di presenza nella misura e secondo le modalità che saranno determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate.


Art. 15 – Scioglimento

15.1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra fondazione o ente avente le stesse finalità della Fondazione.


Art. 16 – Clausola di rinvio

16.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.